Pagina 82 - NETTUNO IPOGEA

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R
ICORSO DI
L
UIGI
O
TTOLINI
Nella deliberazione n. 139 del 22 Giugno 1916 il Commissario straordinario
Giovanni Ortolani esamina il reclamo del Sig. Luigi Ottolini diretto ad ottenere l’eso-
nerazione del pagamento delle spese anticipate dal Comune per la verifica della grot-
ta di sua proprietà in via Romana, per il fatto che la grotta stessa è scavata sotto la sua
proprietà e perché venne rinvenuta in buono stato, mentre lo scopo della visita era
quello di accertare se la grotta si trovasse in condizioni di avere bisogno di opere per
garantire la pubblica incolumità.
“Visto che la visita fu eseguita non per ordine di carattere speciale relativo alla
sola grotta dell’Ottolini, ma di carattere generale emanato con nota prefettizia 17
Settembre 1909 n. 57349 susseguita da ordinanza sindacale pubblicata il 6 ottobre
1909, notificata all’Ottolini stesso il 18 detto; ordine dato per accertare se tutte le grot-
te scavate sotto le proprietà pubbliche e private avessero bisogno di opere di consoli-
damento atti a prevenire la ripetizione di disastri simili a quello del 21 agosto stesso
anno che produsse la caduta di tre case con relative vittime in via del Baluardo.
Considerato che dato questo scopo non è giusto che i proprietari non devono rim-
borsare le spese anticipate, le quali in sostanza hanno avuto anche un interesse spe-
ciale e diretto dei proprietari stessi che in quella circostanza sono venuti ad accertar-
si dell’assenza di ogni pericolo per quanto riguardava sia le proprietà soprastanti, sia
la sicurezza personale propria e delle rispettive famiglie e ne non era il caso di dispen-
sare il ricorrente dalla detta visita dal momento che non poteva conoscersi se la grot-
ta di sua proprietà si trovasse in buone o cattive condizioni e che esso stesso non
aveva dato alcun affidamento della buona condizione, fino a permettere che l’inge-
gnere incaricato potesse accedervi e fare i rilievi altimetrici e planimetrici disposti
dalla superiore Prefettura”.
D
ELIBERA
Respingere il reclamo e riconoscere il ricorrente Luigi Ottolini,
tenuto a rimborsare al Comune la somma di lire 15,70 anticipate per detta operazione.
N
ETTUNO
I
POGEA